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Regen_APS
 
 

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 la “Re-genera associazione di promozione sociale per lo studio delle terapie rigenerative in medicina veterinaria”, di seguito denominata “REGEN_A.P.S.”

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Genova, Via Dino Col 6rosso, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è:

-DIffondere la conoscenza e la cultura delle terapie innovative rigenerative in medicina veterinaria tra veterinari, allevatori, proprietari di animali ed appassionati utilizzando qualsiasi mezzo di diffusione di notizie. In particolare attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze corsi specifici e quant’altro.
-Diffondere e promuovere l’utilizzo della terapia cellulare rigenerativa in medicina veterinaria, anche attraverso la stipula di convenzioni che garantiscano ai soci tariffe speciali presso i fornitori di servizi e materiali concernenti la terapia cellulare.
-Agevolare l’effettuazione di terapie innovative anche attraverso la contribuzione alla realizzazione di servizi specifici compresi di materiali e mezzi.
-Effettuare un costante monitoraggio dello stato dell’'arte al fine di individuare terapie innovative in medicina veterinaria che possano essere oggetto di diffusione allo stesso modo delle terapie cellulari rigenerative.
-Contribuire alla salute ed al benessere animale di soggetti particolarmente bisognosi, anche attraverso la contribuzione alla applicazione di terapie cellulari, entro i limiti delle possibilità concesse dal bilancio.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e degli animali.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli interessati all’oggetto sociale che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci si dividono in:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità ed è subordinata al pagamento della quota sociale.
Soci fondatori della presente associazione sono:
Emanuele Costa, Maurizio Del Bue, Pier Paolo Dellisanti, Alberto Franceschi.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale.
- Soci sostenitori: coloro che per atti, donazioni o elargizioni abbiano contribuito significativamente al raggiungimento dello scopo sociale. La qualifica di socio sostenitore viene conferita a maggioranza dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. Hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci fondatori, effettivi e sostenitori hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Solo i soci fondatori ed effettivi hanno diritto di essere eletti negli organi sociali stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Le attività prestate a titolo volontario non potranno in alcun modo essere retribuite, il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

I soci che svolgono attività nell’associazione lo fanno in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.


Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto, da inviare per posta elettronica agli associati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.


L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiedono almeno la metà dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria
a) elegge il Comitato Direttivo;
b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
f) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b)scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:
1. Elegge al suo interno il presidente e le altre cariche

2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
5. ammette i nuovi soci
6. esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Il comitato direttivo rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere per le spese di ordinaria amministrazione, con approvazione a maggioranza del consiglio per tutte le altre spese.

Il presidente resta in carica cinque anni e può essere rieletto.


Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
- da iniziative promozionali

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.


Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dopo due convocazioni dell’assemblea in cui non si è raggiunto il numero legale, lo statuto può essere modificato dalla maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. Dopo due convocazioni dell’assemblea in cui non si è raggiunto il numero legale, lo scioglimento può essere deliberato dalla maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.


Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

Genova, 24/05/2013,

 

Emanuele COSTA,                                                                                                                      Maurizio DEL BUE

 

 

 

Pier Paolo DELLISANTI,                                                                                                               Alberto FRANCESCHI



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