STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L
383/2000 la “Re-genera associazione di promozione sociale per lo studio delle
terapie rigenerative in medicina veterinaria”, di seguito denominata “REGEN_A.P.S.”
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in Genova, Via Dino Col
6rosso, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili
non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica
statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopo dell'associazione è:
-DIffondere la
conoscenza e la cultura delle terapie innovative rigenerative in medicina
veterinaria tra veterinari, allevatori, proprietari di animali ed appassionati
utilizzando qualsiasi mezzo di diffusione di notizie. In particolare attraverso
l’organizzazione di convegni, conferenze corsi specifici e quant’altro.
-Diffondere e promuovere l’utilizzo della terapia cellulare
rigenerativa in medicina veterinaria, anche attraverso la stipula di
convenzioni che garantiscano ai soci tariffe speciali presso i fornitori di
servizi e materiali concernenti la terapia cellulare.
-Agevolare l’effettuazione di terapie innovative anche attraverso la
contribuzione alla realizzazione di servizi specifici compresi di materiali e
mezzi.
-Effettuare un costante monitoraggio dello stato dell’'arte al fine di
individuare terapie innovative in medicina veterinaria che possano essere
oggetto di diffusione allo stesso modo delle terapie cellulari rigenerative.
-Contribuire alla salute ed al benessere animale di soggetti particolarmente
bisognosi, anche attraverso la contribuzione alla applicazione di terapie
cellulari, entro i limiti delle possibilità concesse dal bilancio.
Tutte le attività non conformi agli scopi
sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono
ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei
diritti inviolabili della persona e degli animali.
Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli
interessati all’oggetto sociale che accettano gli articoli dello Statuto e del
regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino
a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione
degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato
Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le
proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i
dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le
sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va
motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento
della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato
Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al
rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota
associativa è intrasmissibile.
I soci si dividono in:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla
costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle
cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità ed è
subordinata al pagamento della quota sociale.
Soci fondatori della presente associazione sono:
Emanuele Costa, Maurizio Del Bue, Pier Paolo Dellisanti, Alberto Franceschi.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto
la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono
eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è
subordinata al pagamento della quota sociale.
- Soci sostenitori: coloro che per
atti, donazioni o elargizioni abbiano contribuito significativamente al
raggiungimento dello scopo sociale. La qualifica di socio sostenitore viene
conferita a maggioranza dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio
direttivo. Hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali, la
loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta al pagamento
della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea
in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per
il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di
volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare
necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci fondatori, effettivi e sostenitori hanno diritto di
eleggere gli organi sociali. Solo i soci fondatori ed effettivi hanno diritto di
essere eletti negli organi sociali stessi. Tutti i soci hanno i diritti di
informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Le
attività prestate a titolo volontario non potranno in alcun modo essere
retribuite, il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente
di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti
i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e
registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 6 DOVERI DEI SOCI
I soci che svolgono attività nell’associazione lo fanno in
modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle
esigenze e disponibilità personali.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed
all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel
rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante
comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto
dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato
esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di
inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che
abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo.
Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni
che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella
prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi
versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale
titolo gratuito.
Art. 9 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea
dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione
o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto, da inviare per posta elettronica agli
associati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da
un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiedono almeno la metà dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del
giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E'
straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare
il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E'
ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei
presenti.
L'assemblea ordinaria
a) elegge il Comitato Direttivo;
b) propone iniziative indicandone modalità e supporti
organizzativi;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il
rendiconto predisposti dal Direttivo ;
d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di
adesione;
e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato
direttivo;
f) approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto
palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle
persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di
esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un
socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e
straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o
da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene
sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro,
conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e
chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la
presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b)scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col
voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare
tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo
eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal
Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato
direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta
dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1. Elegge al suo interno il presidente e le altre cariche
2. compie
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle
attività dell'associazione
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e
quello preventivo ed il rendiconto economico.
5. ammette i nuovi soci
6. esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea
ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente
costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le
seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti
nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Il comitato
direttivo rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.
Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il
suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in
caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati
dal tesoriere per le spese di ordinaria amministrazione, con approvazione a
maggioranza del consiglio per tutte le altre spese.
Il presidente
resta in carica cinque anni e può essere rieletto.
Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione
provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa
annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura
provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli
scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione
che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
- da iniziative promozionali
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in
forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento
interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per
appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo
patrimonio.
Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e
approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale
ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve
tenersi entro la data del 30 maggio dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede
dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato
da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale
ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede
dell'associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi
dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Dopo due convocazioni dell’assemblea in cui non si è raggiunto il
numero legale, lo statuto può essere modificato dalla maggioranza degli
intervenuti aventi diritto di voto.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere
in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e
con la Legge italiana.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti
degli associati convocati in assemblea straordinaria. Dopo due convocazioni
dell’assemblea in cui non si è raggiunto il numero legale, lo scioglimento può
essere deliberato dalla maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione
nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che
residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità
di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità
similari.
Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano
le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Genova, 24/05/2013,
Emanuele COSTA,
Maurizio DEL BUE
Pier Paolo DELLISANTI,
Alberto FRANCESCHI